“Dai grappoli d’uva otteniamo il vino, mentre altri tipi di bevande otteniamo dai succhi di radici, frutta e grano, mescolati a miele, zucchero, manna, frutti essiccati, alle resine che colano dagli alberi ed al midollo delle canne. Queste bevande si conservano per molto tempo, alcune addirittura per quarant’anni… Diversi tipi di grano, radici, ghiande e noci…: tutto questo ci fornisce la materia prima per sfornare vari tipi di pane, la cui pasta noi facciamo lievitare ed insaporiamo in modo tale che essi risultino tanto nutrienti ed appetitosi, che taluni non mangiano altro e con ciò vivono molto a lungo”.
F. Bacon “Nuova Atlantide” 1626 ed. Rusconi
IDENTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO BIOLOGICO
Etichettatura e pubblicità dei prodotti provenienti dall’agricoltura biologica sono sottoposte a regole specifiche, molto precise secondo la percentuale degli ingredienti biologici. L’attuale normativa presenta tre gruppi.
Biologico > del 95%
I prodotti vegetali biologici non trasformati ed i prodotti vegetali trasformati, il cui tenore in ingredienti d’origine biologica è superiore al 95%. Questi prodotti possono essere etichettati e pubblicizzati come biologici in ogni stato membro dell’Unione Europea, sempre che le materie prime siano state raccolte e trasformate sul territorio dell’Unione stessa o, se provenienti da Paesi terzi, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CEE n° 2092/91.
In questo caso l’etichettatura si presenta così:
“Agricoltura biologica –
Regime di controllo CEE”
Nome dell’ente certificatore
Nome e/o ragione sociale del produttore
Biologico > del 70%
I prodotti vegetali trasformati, il cui tenore in ingredienti di origine biologica è almeno uguale al 70%. Tali prodotti non possono utilizzare la menzione “agricoltura biologica” nella loro denominazione di vendita. Tuttavia debbono utilizzare, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, ma in una parte separata, la seguente menzione: “x% degli ingredienti di origine agricola sono stati ottenuti secondo le regole della produzione biologica”.
Inoltre le indicazioni che fanno riferimento al metodo di produzione biologico debbono figurare sulla lista degli ingredienti in chiaro rapporto con i soli ingredienti biologici (art . 5, c. 5bis Reg. CEE n° 2092/91 come modificato dall’art. 1 Reg. CEE n° 1935/95).
Biologico in Conversione
I prodotti controllati le cui materie prime provengono da culture in conversione verso l’agricoltura biologica da almeno un anno prima del raccolto. I prodotti vegetali non trasformati e le derrate alimentari composte da un solo ingrediente di origine agricola potranno recare delle indicazioni riferentisi alla conversione all’agricoltura biologica. I prodotti in conversione non possono venire utilizzati come ingredienti nei prodotti trasformati contenenti più ingredienti di provenienza biologica (art. 5, c.5 Reg. CEE n° 2092/91 come modificato dall’art. 1 Reg. CEE n° 1935/95)